Dalla perdita del lavoro alla casa all’asta: come Pasquale è ripartito grazie all’esdebitazione

Ci sono vicende che spiegano meglio di qualsiasi teoria cosa significhi davvero “sovraindebitamento”. Quella di Pasquale è una storia reale: una famiglia, un mutuo acceso con un progetto di vita normale, un evento improvviso e poi una lunga spirale fatta di rate non più sostenibili, pignoramenti, sfratto e – finalmente – la possibilità di ricominciare.

L’inizio: un mutuo “normale” per costruire stabilità

Pasquale era un lavoratore dipendente. Come molte giovani famiglie, insieme alla moglie decise di acquistare una casa per vivere autonomamente. Per farlo accese un mutuo con UniCredit di circa € 88.000, a fronte di un immobile che valeva circa € 65.000, con rata mensile di circa € 450.

Una scelta comune, all’apparenza sostenibile, fatta senza intenzioni speculative e con l’obiettivo di garantire un futuro ai figli.

Il fatto che cambia tutto: perdita del lavoro e crisi familiare

Dopo circa tre anni, però, la situazione cambia radicalmente. Pasquale perde il lavoro a seguito del decesso del datore di lavoro e riesce a trovare una nuova occupazione solo dopo circa tre anni. In quel periodo, senza un reddito stabile, la famiglia entra in difficoltà e diventa impossibile continuare a sostenere le rate.

Il pignoramento e la vendita all’asta della casa

La banca avvia la procedura esecutiva. L’immobile viene pignorato e venduto all’asta, con un ricavo di circa € 22.000.  Ma quella vendita non basta a chiudere il mutuo: rimane un debito residuo enorme, che diventa il “peso principale” dell’intera vicenda.

Il debito principale: circa € 88.000 residui e pignoramento dello stipendio

Il punto decisivo è questo: dopo la vendita forzata, il debito residuo legato al mutuo resta pari a circa € 88.000. Pasquale riceve quindi un pignoramento dello stipendio, con udienza fissata nel 2023 e successiva messa “in coda” rispetto a un pignoramento già in essere.

È questo, in sostanza, il debito principale dal quale Pasquale è stato esdebitato con la procedura ex art. 283 CCII.

La locazione troppo onerosa, la morosità e lo sfratto

Nel tentativo di ricostruire una normalità, la famiglia si trasferisce in affitto, con canone mensile di circa € 600. Ma nel frattempo nascono tre figli minori e, con lo stipendio già colpito da trattenute, la situazione peggiora.

Pasquale matura quindi un debito anche verso il proprietario di casa, che procede con:

  • sfratto per morosità
  • pignoramento di una quota dello stipendio

A quel punto la famiglia si ritrova senza casa e viene temporaneamente ospitata dal figlio maggiorenne, economicamente autonomo.

Una situazione di vera “incapienza”: nessun bene e nessuna prospettiva reale

Dalla ricostruzione svolta dall’OCC emerge che Pasquale:

  • non possiede immobili
  • non ha beni mobili di valore significativo
  • non ha crediti futuri concreti
  • ha un reddito già gravato da cessione del quinto e delegazione di pagamento
  • è l’unico percettore di reddito del nucleo familiare

In altre parole: un caso tipico di sovraindebitamento incapiente, cioè una situazione in cui il debitore non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori.

L’importo complessivo: € 177.022,06 di debiti

Nel caso di Pasquale, l’esposizione complessiva risultava pari a € 177.022,06 Questo è l’importo totale per cui è stata chiesta e ottenuta l’esdebitazione.

La procedura: esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

Pasquale accede quindi alla procedura prevista dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, riservata alle persone fisiche meritevoli che non possono offrire utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva.

La relazione particolareggiata depositata dall’OCC ricostruisce la storia, verifica i dati tramite accesso a banche dati e conclude per la meritevolezza del debitore.

L’opposizione del creditore e la conferma del Tribunale

Un creditore propone opposizione, contestando vari aspetti: reddito, nucleo familiare, spese, e soprattutto la meritevolezza.

Il Tribunale, però, respinge sostanzialmente le contestazioni e afferma che:

  • la documentazione è attendibile
  • l’ammontare dei debiti è stato verificato dall’OCC
  • la crisi nasce da eventi non fraudolenti
  • il debito principale è legato al mutuo e alla perdita del lavoro, non a dolo o colpa grave

Il risultato: esdebitazione confermata

Con decreto, il Tribunale conferma l’esdebitazione e concede a Pasquale la liberazione dai debiti anteriori al deposito del ricorso.

Viene inoltre stabilito l’obbligo di depositare annualmente (per quattro anni) una dichiarazione sulle eventuali sopravvenienze rilevanti, come previsto dall’art. 283 CCII.

Cosa insegna questa storia (e perché è importante)

La storia di Pasquale dimostra una verità spesso ignorata: il sovraindebitamento non nasce sempre da irresponsabilità, ma spesso da eventi improvvisi e incontrollabili.

Un mutuo “normale”, una perdita del lavoro, una famiglia numerosa e poi la spirale: esecuzioni, pignoramenti, debiti che crescono, fino al punto in cui la persona non ha più strumenti per uscirne.

In questi casi la legge offre una via: ripartire, in modo controllato e trasparente, con una procedura giudiziaria seria, verificata e fondata sulla meritevolezza.

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