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🚨 Pignoramento di crediti e cartelle mai notificate? C’è una tutela concreta

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (n. 5982/2025) chiarisce un punto fondamentale per contribuenti e imprese: 👉 l’opposizione al pignoramento presso terzi spetta al giudice tributario quando mancano o non risultano correttamente notificati gli atti precedenti (cartella, intimazione, ecc.).

In pratica, se l’Agenzia della Riscossione avvia un pignoramento senza dimostrare di aver notificato gli atti prodromici, l’azione esecutiva è illegittima e può essere annullata.

La decisione rafforza la tutela del contribuente perché:

  • consente di impugnare subito il primo atto lesivo, anche se conosciuto solo tramite il terzo pignorato;
  • conferma che la fase esecutiva tributaria non è “zona franca”, ma soggetta a regole precise e controllabili;
  • si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, destinato a essere recepito anche dal legislatore.

📌 Messaggio chiave: il pignoramento non è automaticamente valido. Se la riscossione non rispetta la procedura, il contribuente può e deve difendersi davanti al giudice tributario.

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